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Danno da infortunio sul lavoro

Rientra nella casistica degli infortuni sul lavoro qualunque evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, a seguito del quale risulti l’impossibilità a svolgere l’attività lavorativa per più di tre giorni.

I presupposti affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro sono:

  • un evento traumatico dal quale derivi una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte;

  • un collegamento causale tra l’evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa;

  • una durata dell’inabilità al lavoro superiore a tre giorni;

  • la cosiddetta causa violenta, intesa come un’azione esterna, intensa e concentrata nel tempo, idonea a produrre la lesione o l’evento letale.

In presenza di tali requisiti, trova applicazione la tutela assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL, che garantisce al lavoratore una copertura economica per il danno subito. Tuttavia, l’indennizzo riconosciuto dall’ente previdenziale non sempre copre integralmente tutte le conseguenze dannose dell’infortunio.

Qualora l’evento sia riconducibile alla violazione degli obblighi di sicurezza e prevenzione imposti al datore di lavoro dalla normativa vigente, l’azienda può essere chiamata a rispondere anche sul piano civilistico, per il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, ossia della parte di danno non coperta dall’indennizzo INAIL. In determinate ipotesi, inoltre, possono configurarsi profili di responsabilità penale a carico del datore di lavoro o dei soggetti preposti alla sicurezza.

Il danno da infortunio sul lavoro può comprendere sia profili patrimoniali, come la perdita o riduzione della capacità lavorativa, sia profili non patrimoniali, quali il danno biologico, morale ed esistenziale. La valutazione del pregiudizio subito richiede pertanto un’attenta analisi del caso concreto, al fine di garantire al lavoratore una tutela effettiva e conforme ai principi di protezione della salute sanciti dall’ordinamento.

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