Danno da infortunio sul lavoro
Agosto 1, 2025

Danno per la morte di un congiunto

A seguito della morte di una persona causata dalla condotta illecita altrui, coloro che al momento del decesso si trovavano in una relazione affettiva con la vittima hanno diritto, provandone l’esistenza, al risarcimento del danno alla propria integrità psico-fisica, patita a causa dell’evento luttuoso che li ha colpiti.

Questa tipologia di danno viene comunemente detta “danno da perdita parentale” o semplicemente “danno parentale“. A discapito del nome, il termine “congiunto” è utilizzato in senso ampio, intendendosi anche la persona convivente non legata da rapporto di parentela.

Una differenza importante della quale tenere comunque conto nel rapporto personale con la vittima è quella tra le persone prossime alla vittima (iure proprio) che hanno il diritto al risarcimento del danno avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, e gli eredi (iure hereditatis) che esercitano invece il diritto al risarcimento per trasmissibilità.

La richiesta per danno da morte di un congiunto può essere infatti presentata sia dalla famiglia naturale (il convivente), sia dalla famiglia legittima (legata al defunto da un legame parentale).

I danni risarcibili sono rispettivamente:

Per i congiunti (Iure proprio)

Danno non patrimoniale

  • il danno morale (patema d’animo, stato di angoscia transeunte o sofferenza morale prolungata);
  • il danno biologico (quando il danno morale, in persone predisposte da particolari condizioni, degenera in una alterazione psico-fisica permanente comprovata da documentazione medica);
  • il danno esistenziale o danno da perdita del rapporto parentale (in quanto l’evento estingue contemporaneamente il bene-vita della vittima ed il vincolo parentale con i congiunti di questa).

Danno patrimoniale

  • il danno emergente, consistente in spese causate dal decesso del parente, ad es. spese funerarie, risarcito se rigorosamente provato pro quota agli eredi;
  • il danno c.d. da lucro cessante, consistente nella perdita di utilità economiche che, per legge o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso.

Per gli eredi (Iure hereditatis)

Danno patrimoniale

  • Perdita di beni che si sarebbero potuti ereditare (ad es. l’autovettura distrutta in un incidente).

Danno non patrimoniale

  • danno biologico terminale: una lesione dell’integrità fisica per la cui risarcibilità è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento del danno in oggetto (24 ore o 3 giorni).

Tale danno va determinato considerando i criteri di liquidazione propri per il calcolo della inabilità temporanea, commisurato al numero dei giorni di sopravvivenza della persona, tenendo conto che le lesioni ne hanno provocato la morte e che quindi, pur trattandosi di un danno alla salute temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità.

  • Il danno morale o danno catastrofico: danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza psichica di massima intensità, anche se di durata contenuta, patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita.

Tuttavia, affinché possa riconoscersi tale pregiudizio morale, è richiesta la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita (escludendosi in presenza di stato di coma subitaneo all’evento lesivo).

In entrambi i casi la concreta quantificazione economica del risarcimento viene proporzionata tenendo in considerazione i seguenti fattori:

  • età della vittima e del parente;
  • eventuale convivenza della vittima con il congiunto;
  • eventuale esistenza in vita di altri familiari dello stesso grado di parentela della vittima

TABELLA DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER LA MORTE DEL CONGIUNTO

(secondo la vigente tabella del Tribunale di Milano)

 

CALCOLO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA MORTE
IN BASE ALLE TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO aggiornate al 2025

Il nuovo sistema si basa su un calcolo a punto dove ogni punto di invalidità ha un valore monetario, che varia in base a:

  • Rapporto di parentela con la vittima: quanto più stretto è il legame familiare, tanto maggiore sarà il pregiudizio risarcibile.

  • Età della vittima al momento del decesso: la perdita di una persona giovane comporta, di regola, un danno più intenso e duraturo.

  • Età del congiunto superstite: un’età più giovane del superstite incide sulla misura del danno, in ragione della maggiore durata presumibile della sofferenza.

  • Convivenza e qualità del rapporto: la convivenza stabile e la frequenza assidua rafforzano la prova dell’intensità del legame affettivo.

  • Composizione del nucleo familiare: la presenza di più congiunti dello stesso grado può incidere sulla personalizzazione del risarcimento, senza tuttavia escludere il riconoscimento del danno a ciascun superstite.

Accanto al danno da perdita del rapporto parentale, restano autonomamente valutabili il danno biologico terminale, il danno morale terminale e il danno iure hereditatis, riconoscibile nei casi in cui la morte non sia immediata. Anche il danno patrimoniale, quale la perdita di contribuzioni economiche da parte della vittima, deve essere accertato e quantificato caso per caso.

Per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento, i termini variano in funzione della natura dell’illecito e dell’eventuale rilevanza penale del fatto, con possibili estensioni in presenza di procedimenti penali definiti con sentenza passata in giudicato.

I tempi di liquidazione e l’entità del risarcimento dipendono in modo significativo dalla complessità del caso e dalla corretta impostazione della domanda risarcitoria, che richiede una specifica competenza nella materia del danno alla persona.

Esempio

Il risarcimento del danno spettante al genitore quarantacinquenne che perde l’unico figlio diciottenne con lui convivente, sarà maggiore del risarcimento che spetterà al genitore settantenne che perde uno dei tre figli, quarantenne, già sposato e non più convivente.

È bene tenere conto, poi, che la quantificazione economica può subire una diminuzione percentuale per eventuale concorso di colpa della vittima nell’incidente (ad es.,non aver indossato il casco alla guida del motociclo, non aver attraversato sulle strisce pedonali, non aver indossato i dispositivi di sicurezza durante il lavoro).

Anche ad altre figure parentali quali zii, nipoti, cugini, genero/nuora, cognati (soprattutto se conviventi con la vittima). La giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento, come nei casi del Tribunale di Roma e Tribunali di Crotone, Lanusei, Frosinone, Rieti, Viterbo.

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