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Danno non patrimoniale di grave entità

Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di un bene della vita che non può essere oggetto di quantificazione economica.

In questa categoria rientrano:

  • il danno esistenziale, categoria di danno derivante – oltre che dalle lesioni fisiche – dal dolore o patema generato dal fatto illecito;
  • il danno biologico, cioè il danno derivante dalla lesione dell’integrità psico-fisica, la cui tutela viene fatta risalire al diritto alla salute previsto dalla Costituzione;
  • il danno morale, da intendersi come sofferenza psichica di carattere interiore, la cui tutela come detto deve essere espressamente prevista dalla legge.

Il calcolo eseguito dal sistema è basato sulle tabelle che il Tribunale di Milano propone dal 2009*, ossia la c.d. liquidazione unitaria di quanto era precedentemente risarcito a titolo di danno biologico standard, di personalizzazione del danno biologico e di danno morale; in questo caso i parametri relativi al danno morale non saranno disponibili in quanto non utilizzati per il calcolo.

Il valore economico del punto base di indennità temporanea totale (I.T.T.) può essere modificato secondo la percentuale massima di personalizzazione prevista dalla tabella selezionata (il valore massimo è visualizzato a destra del campo); se non è possibile alcuna personalizzazione il campo è disabilitato.

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